Con determinazione direttoriale del 26 febbraio 2026, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha disposto l’estensione, in via temporanea e provvisoria, della misura dell’indennità di occupazione pari a 2.800 euro mensili anche ai concessionari del gioco del bingo che non hanno impugnato l’atto dell’Ufficio Bingo del 10 gennaio 2025, oggetto di annullamento giudiziale.
Il provvedimento si inserisce nel contesto del complesso contenzioso relativo alla proroga tecnica onerosa delle concessioni bingo, scadute nel 2020 e successivamente prorogate dal legislatore in assenza di una nuova gara. Nel corso degli anni, infatti, diverse disposizioni normative hanno previsto la prosecuzione dell’attività concessoria subordinandola al versamento di canoni progressivamente incrementati, misure che sono state oggetto di numerose impugnazioni da parte degli operatori.
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, che con le sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 2025 ha ritenuto che l’aumento del canone disposto dalla legge n. 205/2017 potesse configurare una violazione della direttiva UE 2014/23, in quanto basato su criteri forfetari e non correlati al fatturato dei singoli concessionari. Le pronunce hanno indicato la necessità di rideterminare l’importo dovuto sulla base della raccolta effettivamente realizzata, bilanciando vantaggi e svantaggi derivanti dal regime di proroga tecnica.
Successivamente, il TAR Lazio, con sentenze pubblicate tra il 26 novembre e il 2 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità della proroga disposta dall’art. 1, comma 96, lettera a), della legge n. 207/2024, annullando l’atto con cui l’Amministrazione aveva richiesto a tutti i concessionari il pagamento del canone previsto dalla norma. Il Tribunale ha tuttavia precisato che l’annullamento della proroga non esime gli esercenti dal versamento di un’indennità, purché questa non determini un’alterazione del rapporto concessorio a esclusivo vantaggio dell’operatore e non si traduca in una indebita locupletazione.
Nelle stesse pronunce, il TAR Lazio ha chiarito che l’indennità dovrà essere determinata tenendo conto del fatturato, inteso come valore complessivo delle cartelle acquistate e vendute per il gioco in sala, al netto di prelievo erariale, vincite e quota del controllo centralizzato, escludendo criteri rigidi e uniformi e adottando una valutazione equilibrata dell’utilità economica conseguita dagli operatori nel periodo di proroga.
In attuazione delle sentenze, e nelle more del completamento della complessa istruttoria necessaria alla definizione del provvedimento definitivo, la Direzione Giochi aveva già stabilito, con determinazione del 9 dicembre 2025, un’indennità di occupazione provvisoria pari a 2.800 euro mensili per i concessionari che avevano partecipato ai giudizi conclusi dinanzi al TAR Lazio.
Con la nuova determinazione del 26 febbraio 2026, ADM ha ritenuto di estendere tale misura anche ai concessionari non ricorrenti, alla luce dell’ordinanza cautelare n. 1037/2026 del TAR Lazio, che ha affermato la necessità di estendere gli effetti dell’annullamento anche ai soggetti estranei ai giudizi, in ragione della natura giuridica dell’atto annullato. Secondo l’Agenzia, l’applicazione uniforme della misura provvisoria risponde ai principi di imparzialità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, evitando il proliferare di nuovi contenziosi cautelari che potrebbero aggravare ulteriormente il quadro procedimentale.
La determinazione stabilisce che l’indennità di 2.800 euro mensili si applica per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 e chiarisce che la misura ha efficacia esclusivamente temporanea e provvisoria, restando ferma la successiva definizione del rapporto definitivo di dare e avere tra amministrazione e concessionari, che sarà oggetto di un futuro provvedimento conclusivo. Il testo dell’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi di legge.
Di seguito la determinazione direttoriale con tutti i dettagli:
26.02.2026 _ Determinazione – Attuazione misure cautelari TAR Lazio per non ricorrentiDownload


