Categoria: Norme e Diritto

  • Corte Tributaria: cartelle bingo non utilizzate, il prelievo erariale va rimborsato

    Corte Tributaria: cartelle bingo non utilizzate, il prelievo erariale va rimborsato

    Una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riapre un tema meno esplorato ma tutt’altro che marginale nel settore del gioco: la natura del prelievo erariale sul bingo e, soprattutto, il destino delle somme versate in anticipo quando il gioco non si realizza.

    Il caso nasce dal diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso di circa 19 mila euro versati da una società concessionaria per l’acquisto di cartelle bingo. Cartelle mai utilizzate, a causa della chiusura della sala durante l’emergenza Covid e della successiva cessazione dell’attività. Secondo l’Amministrazione, una volta ritirate dal magazzino, le cartelle diventano di proprietà del concessionario, con conseguente assunzione del rischio di inutilizzo.

    Una tesi che non ha convinto né i giudici di primo grado né, ora, quelli di appello. La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione dell’Agenzia, confermando un passaggio chiave: il prelievo erariale previsto per il bingo ha natura tributaria.

    È su questo punto che si gioca l’intera vicenda. L’Agenzia aveva tentato di spostare la controversia fuori dal perimetro tributario, qualificando il prelievo come corrispettivo di natura civilistica, legato ai costi di produzione delle cartelle. Una ricostruzione che, secondo i giudici, non trova alcun reale fondamento normativo e appare anzi incoerente con l’intero sistema dei giochi pubblici.

    La Corte osserva come il meccanismo del prelievo, parametrato alle somme giocate, sia comune a molte forme di gioco, dal bingo a distanza agli apparecchi da intrattenimento. In tutti questi casi si tratta di entrate che affluiscono all’erario con finalità pubbliche, strutturate secondo logiche tipicamente tributarie: aliquote predeterminate, base imponibile collegata alla raccolta e assenza di margini negoziali.

    Non solo. Anche la stessa evoluzione normativa conferma questa impostazione. Per anni il bingo in sala e quello a distanza sono stati assoggettati al medesimo prelievo; solo successivamente il legislatore ha differenziato i regimi, senza però mettere in discussione la natura fiscale del prelievo originario. A ciò si aggiunge un elemento decisivo: la giurisprudenza costituzionale, che in materia analoga ha già riconosciuto natura tributaria a prelievi strutturalmente simili.

    Chiarito questo passaggio, la conseguenza è quasi inevitabile. Se il prelievo è un tributo, il suo presupposto deve essere individuato nella giocata, cioè nella vendita delle cartelle ai giocatori. Ed è proprio qui che la posizione dell’Amministrazione si indebolisce.

    Nel caso esaminato, le cartelle non sono mai state utilizzate. Il gioco non si è svolto. Il presupposto impositivo, quindi, non si è mai realizzato. Il fatto che il pagamento avvenga “anticipatamente” al momento del ritiro delle cartelle non cambia la sostanza: si tratta di una modalità di riscossione anticipata, non della nascita dell’obbligazione tributaria.

    La Corte lo dice con chiarezza: se manca la giocata, manca la ragione del prelievo. E quanto versato deve essere restituito.

    Viene così definitivamente superata anche l’idea che il pagamento anticipato possa essere assimilato al prezzo di acquisto delle cartelle. Le cartelle, osservano i giudici, non sono beni liberamente commerciabili, né hanno un valore autonomo al di fuori del circuito regolato del gioco. Non c’è alcuna “vendita” in senso civilistico, ma solo un meccanismo funzionale alla raccolta del tributo.

    Interessante anche il passaggio sul rapporto tra attività d’impresa e imposizione. L’Agenzia aveva richiamato il rischio imprenditoriale del concessionario, sostenendo che l’inutilizzo delle cartelle rientrasse in tale ambito. La Corte ribalta la prospettiva: il rischio d’impresa non può includere il pagamento di imposte in assenza del relativo presupposto. Senza attività di gioco, viene meno anche qualsiasi manifestazione di capacità contributiva.

    La sentenza si chiude con la condanna dell’Amministrazione alle spese, ma il suo rilievo va oltre il caso concreto. In un settore in cui il confine tra entrate tributarie e corrispettivi pubblicistici è spesso oggetto di interpretazioni controverse, la decisione offre un punto fermo: il prelievo sul bingo, almeno nella sua configurazione tradizionale, è a tutti gli effetti un tributo.

    E come tale, non può prescindere dal fatto generatore che lo giustifica. Anche quando il pagamento è anticipato. Anche quando il gioco, semplicemente, non c’è stato. nb

    Fonte: Jamma.it

  • Proroga bingo: indennità provvisoria di 2.800 euro anche per i concessionari non ricorrenti

    Proroga bingo: indennità provvisoria di 2.800 euro anche per i concessionari non ricorrenti

    Con determinazione direttoriale del 26 febbraio 2026, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha disposto l’estensione, in via temporanea e provvisoria, della misura dell’indennità di occupazione pari a 2.800 euro mensili anche ai concessionari del gioco del bingo che non hanno impugnato l’atto dell’Ufficio Bingo del 10 gennaio 2025, oggetto di annullamento giudiziale.

    Il provvedimento si inserisce nel contesto del complesso contenzioso relativo alla proroga tecnica onerosa delle concessioni bingo, scadute nel 2020 e successivamente prorogate dal legislatore in assenza di una nuova gara. Nel corso degli anni, infatti, diverse disposizioni normative hanno previsto la prosecuzione dell’attività concessoria subordinandola al versamento di canoni progressivamente incrementati, misure che sono state oggetto di numerose impugnazioni da parte degli operatori.

    Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, che con le sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 2025 ha ritenuto che l’aumento del canone disposto dalla legge n. 205/2017 potesse configurare una violazione della direttiva UE 2014/23, in quanto basato su criteri forfetari e non correlati al fatturato dei singoli concessionari. Le pronunce hanno indicato la necessità di rideterminare l’importo dovuto sulla base della raccolta effettivamente realizzata, bilanciando vantaggi e svantaggi derivanti dal regime di proroga tecnica.

    Successivamente, il TAR Lazio, con sentenze pubblicate tra il 26 novembre e il 2 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità della proroga disposta dall’art. 1, comma 96, lettera a), della legge n. 207/2024, annullando l’atto con cui l’Amministrazione aveva richiesto a tutti i concessionari il pagamento del canone previsto dalla norma. Il Tribunale ha tuttavia precisato che l’annullamento della proroga non esime gli esercenti dal versamento di un’indennità, purché questa non determini un’alterazione del rapporto concessorio a esclusivo vantaggio dell’operatore e non si traduca in una indebita locupletazione.

    Nelle stesse pronunce, il TAR Lazio ha chiarito che l’indennità dovrà essere determinata tenendo conto del fatturato, inteso come valore complessivo delle cartelle acquistate e vendute per il gioco in sala, al netto di prelievo erariale, vincite e quota del controllo centralizzato, escludendo criteri rigidi e uniformi e adottando una valutazione equilibrata dell’utilità economica conseguita dagli operatori nel periodo di proroga.

    In attuazione delle sentenze, e nelle more del completamento della complessa istruttoria necessaria alla definizione del provvedimento definitivo, la Direzione Giochi aveva già stabilito, con determinazione del 9 dicembre 2025, un’indennità di occupazione provvisoria pari a 2.800 euro mensili per i concessionari che avevano partecipato ai giudizi conclusi dinanzi al TAR Lazio.

    Con la nuova determinazione del 26 febbraio 2026, ADM ha ritenuto di estendere tale misura anche ai concessionari non ricorrenti, alla luce dell’ordinanza cautelare n. 1037/2026 del TAR Lazio, che ha affermato la necessità di estendere gli effetti dell’annullamento anche ai soggetti estranei ai giudizi, in ragione della natura giuridica dell’atto annullato. Secondo l’Agenzia, l’applicazione uniforme della misura provvisoria risponde ai principi di imparzialità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, evitando il proliferare di nuovi contenziosi cautelari che potrebbero aggravare ulteriormente il quadro procedimentale.

    La determinazione stabilisce che l’indennità di 2.800 euro mensili si applica per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 e chiarisce che la misura ha efficacia esclusivamente temporanea e provvisoria, restando ferma la successiva definizione del rapporto definitivo di dare e avere tra amministrazione e concessionari, che sarà oggetto di un futuro provvedimento conclusivo. Il testo dell’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi di legge.

    Di seguito la determinazione direttoriale con tutti i dettagli:

    26.02.2026 _ Determinazione – Attuazione misure cautelari TAR Lazio per non ricorrentiDownload

  • Barbieri: “Al TAR Lazio una grande vittoria per l’ASCOB!”

    Barbieri: “Al TAR Lazio una grande vittoria per l’ASCOB!”

    “Sulla proroga delle concessioni finalmente riconosciuta la validità delle nostre argomentazioni” dichiara Salvatore Barbieri, presidente ASCOB, commentando a caldo l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda).

    “Abbiamo sempre sostenuto che la disposizione che ha stabilito in 7.500 euro mensili il canone di proroga era ingiusta e insopportabile per le sale Bingo.

    Per le concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l’ADM correttamente aveva proceduto alla fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione, quindi spalmando questo importo per la durata dei sei anni di concessione aveva stabilito il versamento della somma di euro 2.800 per ogni mese fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

    Ci chiediamo quale valore minimo per la concessione sia stato ipotizzato oggi per obbligare le Sale al versamento di 7500 euro mensili!

    Una follia, tanto più che ogni Sala oggi è costretta a fare i conti con le disposizioni territoriali che spesso introducono nuovi obblighi e limitazioni d’esercizio rispetto agli anni 2013 e 2014.

    Il valore del canone mensile dovrebbe essere inferiore, inoltre è da considerare che è previsto “il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”.

    Confidiamo nel giudizio della Corte Costituzionale affinché sia riconosciuto il lavoro svolto dai concessionari del Bingo in questi anni, la sicurezza che abbiamo garantito nella raccolta del gioco di Stato e i sacrifici a cui siamo stati costretti per rispondere ad una norma ingiusta ed estremamente penalizzante”.

ASCOB
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